IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 2/2002 R.G. Vol. Giur., avente ad oggetto il procedimento disciplinare promosso dal p.m. a carico del notaio Luigi Gatti da Potenza per le contravvenzioni contestate nel verbale di ispezione del 13 giugno 2001 con riguardo al biennio 1999-2000. I Nel corso dell'ispezione eseguita il 13 giugno 2001 dal Conservatore dell'archivio notarile di Potenza e dal Presidente del consiglio notarile di Potenza sugli atti, sui repertori e sui registri del notaio Luigi Gatti da Potenza, veniva contestata, tra l'altro, la contravvenzione all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione all'art. 28, primo comma, n. 1), della legge 16 febbraio 1913 n. 89, con la con seguente applicabilita' della sanzione comminata dall'art. 138, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, per l'allegazione alla compravendita stipulata a suo ministero in data lo agosto 2000, rep. n. 16007, di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal sindaco del comune di Potenza in data 23 luglio 1999 e, pertanto, cessato di validita' alla data del 23 luglio 2000. Sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, il p.m. promuoveva il procedimento disciplinare innanzi al Tribunale di Potenza. All'udienza del 30 maggio 2002, il notaio compariva personalmente al cospetto del collegio, adducendo che la nullita' inficiante la suddetta compravendita era stata sanata mediante la conferma stipulata a suo ministero in data 9 luglio 2001, rep. n. 16612, per cui la contravvenzione non era piu' sanzionabile sul piano disciplinare. Nessuno compariva per il p.m. Nella medesima sede, il collegio si riservava per la decisione. II Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimita', il termine di un anno dalla data del rilascio, previsto dall'art. 18, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per la validita' del certificato di destinazione urbanistica da allegare, a pena di nullita', agli atti traslativi della proprieta' di terreni, deve considerarsi a carattere perentorio, di guisa che la relativa scadenza importa la radicale inettitudine del certificato a produrre effetti e, in particolare, osta a che l'allegazione dello stesso agli atti venga ad assumere la portata di requisito di validita' di questi (ex plurimis: Cass., 28 novembre 1994, n. 7893 Cass., 15 dicembre 1997, n. 12650), essendo da puntualizzare, in merito, soltanto che la dichiarazione dell'alienante attestante il non intervento di modificazioni degli strumenti urbanistici rispetto alla situazione documentata dal certificato considerato si configura come elemento volto ad integrare ed a rafforzare l'efficacia probatoria del certificato medesimo, nella persistenza della relativa validita' temporale, nel quadro di un meccanismo rigorosamente formale inteso alla tutela sia dell'interesse generale alla difesa dell'equilibrio del territorio dai danni connessi alla speculazione edilizia, sia alla protezione degli interessi dell'acquirente (in termini: Cass., 23 ottobre 1992, n. 11568). Con la ovvia conseguenza che l'allegazione ad un negozio recante traslazione di terreni di un certificato privo di validita' ratione temporis non puo' non importare la nullita' del negozio a mente dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, esigendo tale norma la produzione a corredo dell'atto recante consacrazione di un tale negozio di un certificato valido sotto ogni profilo (ex plurimis: Cass., 15 dicembre 1997, n. 12650). A fronte delle perplessita' manifestate con riguardo alla violazione del principio di tassativita' delle cause di nullita', dell'inesistenza nella legge di una equiparazione quoad effectum della mancata allegazione all'atto del certificato in argomento all'allegazione di un certificato scaduto, dell'inconcepibilita' di una nullita' del negozio correlata all'irregolarita' formale di un documento ad esso accessorio, la giurisprudenza di legittimita' ha puntualizzato che: a) la nullita' degli atti traslativi dei terreni in ragione della mancata allegazione agli stessi di un certificato di destinazione urbanistica valido rientra nella previsione della normativa di cui all'art. 18, secondo comma e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (a tutto voler concedere, estensivamente interpretata); b) la nullita' di cui trattasi e' una nullita' di carattere formale, ed e', percio', perfino ovvio che essa possa discendere da un difetto, asserito, di forma di uno dei documenti attinenti al perfezionamento della fattispecie negoziale (in termini: Cass., 15 dicembre 1997, n. 12650. III Posta in siffatti termini l'attuale configurazione del c.d. "diritto vivente", l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata aventi per oggetto il trasferimento della proprieta' di terreni verrebbero ad essere affetti da nullita' in caso di allegazione di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato oltre il termine previsto per la validita' dall'art. 18, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (vale a dire, oltre un anno prima della stipulazione). Peraltro, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la rogazione di un atto pubblico o l'autenticazione di una scrittura privata a cui sia allegato un certificato cessato di validita' per il decorso del termine annuale costituisce violazione dell'art. 28, primo comma, n. 1), della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (divieto di ricevere atti nulli, secondo la piu' recente interpretazione della locuzione "atti ... espressamente proibiti dalla legge" - ex plurimis: Cass., 11 novembre 1997, n. 11128; Cass., 19 febbraio 1998, n. 1766; Cass., 9 marzo 1998, n. 2591; Cass., 4 maggio 1998, n. 4441; Cass., 4 novembre 1998, n. 11071; Cass., 1 febbraio 2001, n. 1394), con la conseguente applicabilita' al notaio della sanzione comminata dall'art. 138, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (sospensione de sei mesi ad un anno), trattandosi di una nullita' insuscettibile di sanatoria. Difatti, l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - a differenza dell'art. 17, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per i casi in cui, negli atti pubblici o nelle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia non sia dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione - non contempla la conferma per gli atti pubblici o le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni. Per cui, e' inevitabile che il ricevimento o l'autenticazione di atti nulli per violazione dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 comporta a carico del notaio le conseguenze sanzionatorie dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47. In verita', con una serie di provvedimenti legislativi d'urgenza si era tentato di rimediare alla evidenziata omissione, prevedendo, tra l'altro, che anche gli atti sprovvisti dell'allegazione del certificato di destinazione urbanistica (e, quindi, stante la parificazione degli effetti, anche di quelli a cui fosse allegato un certificato di destinazione urbanistica cessato di validita) potessero essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale fosse allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui fosse stato stipulato l'atto da confermare (artt. 8, nono comma, del d.l. 27 settembre 1994 n. 551, 7, nono comma, del d.l. 25 novembre 1994 n. 649, 7, nono comma, del d.l. 26 gennaio 1995 n. 24, 7, ottavo comma, del d.l. 27 marzo 1995 n. 88, 7, ottavo comma, del d.l. 26 maggio 1995 n. 193, 7, ottavo comma, del d.l. 26 luglio 1995 n. 310, 7, ottavo comma, del d.l. 20 settembre 1995 n. 400, 7, ottavo comma, del d.l. 25 novembre 1995 n. 498, 8, settimo comma, del d.l. 24 gennaio 1996 n. 30, 8, settimo comma, del d.l. 25 marzo 1996 n. 154, 8, settimo comma, del d.l. 25 maggio 1996 n. 285, 8, settimo comma, del d.l. 22 luglio 1996 n. 388 e 8, settimo comma, del d.l. 24 settembre 1996 n. 495. Tuttavia, nonostante la implicita consapevolezza dell'iniquita' insita nella permanenza dell'originaria discrepanza, non e' mai seguita alcuna conversione in legge, essendosi limitato il legislatore a salvaguardare "gli atti e i provvedimenti adottati", nonche' "gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base del d.l. 26 luglio 1994 n. 468, del d.l. 27 settembre 1994 n. 551, del d.l. 25 novembre 1994 n. 649, del d.l. 26 gennaio 1995 n. 24, del d.l. 27 marzo 1995 n. 88, del d.l. 26 maggio 1995 n. 193, del d.l. 26 luglio 1995 n. 310, del d.l. 20 settembre 1995 n. 400, del d.l. 25 novembre 1995 n. 498, del d.l. 24 gennaio 1996 n. 30, del d.l. 25 marzo 1996 n. 154, del d.l. 25 maggio 1996 n. 285, del d.l. 22 luglio 1996 n. 388 e del d.l. 24 settembre 1996 n. 495. Ne' l'art. 30 del d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378 - la cui entrata in vigore, peraltro, e' stata ora differita al 30 giugno 2003 dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 2002 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002 n. 185 - ha apportato alcuna innovazione al riguardo, limitandosi a riprodurre, seppure con taluni adattamenti, il testo dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Pertanto, l'attuale quadro normativo esclude la confermabilita' degli atti aventi per oggetto terreni e carenti dell'allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica. In tale contesto, quindi, la "conferma" stipulata a ministero del notaio Luigi Gatti da Potenza in data 9 luglio 2001, rep. n. 16612, non puo' che assumere - allo stato - la valenza di una vera e propria rinnovazione del contratto nullo, cioe' di una reiterazione dell'identico contratto con l'emenda del vizio di nullita', senza che il contratto nullo possa rivestire, a differenza che nelle ipotesi tipiche in cui la conferma e' consentita - alcun ruolo nella produzione degli effetti traslativi. IV Su tali premesse in punto di diritto, l'adito giudicante valuta di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, denunciando la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della logicita' e della ragionevolezza, nella parte in cui esso non prevede che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, ove siano sprovvisti dell'allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare. V La questione appare rilevante ai fini della decisione. Difatti, il procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, per la semplice ragione che la rigorosa applicazione della norma richiamata nell'attuale formulazione determinerebbe l'imputabilita' dell'illecito disciplinare a carico del notaio con il corollario sanzionatorio, laddove la manipolazione additiva della norma richiamata nel senso prospettato comporterebbe l'esenzione del notaio da ogni responsabilita' disciplinare nei termini fissati dall'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47. VI La questione non e' manifestamente infondata. Come si e' detto, l'art. 17, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 consente la conferma degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti (la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 17 marzo 1985), nei casi in cui la mancata indicazione degli estremi della concessione non sia dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione. Parimenti, l'art. 40, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 consente la conferma degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti (la cui costruzione sia stata ultimata entro il di' 1 ottobre 1983 ovvero sia stata iniziata prima del 17 marzo 1985 o ultimata dopo il 31 ottobre 1983 ovvero sia stata iniziata prima del di 1 settembre 1967), nei casi in cui la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 15 settembre 1967. Viceversa, l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non ammette la conferma degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi e terreni, nei casi in cui non sia stato allegato il certificato di destinazione urbanistica ovvero sia stato allegato un certificato di destinazione urbanistica cessato di validita'. Ora, e' convinzione del collegio che tale lacuna ingeneri una palese disparita' di trattamento, la quale viola i canoni della logicita' e della ragionevolezza (art. 3 Cost.), non trovando alcuna giustificazione nell'esigenza di diversificare il trattamento normativo di fattispecie eterogenee. Invero, la ratio degli artt. 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e' rappresentata dalla prevenzione, rispettivamente, della commercializzazione di fabbricati abusivi e della lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, rispettivamente, per i primi, attraverso: l'indicazione degli estremi dei titoli autorizzativi dell'edificazione ovvero attraverso l'autocertificazione della risalenza della edificazione ad epoca anteriore al di' 1 settembre 1967, e, per i secondi, attraverso l'allegazione di un documento attestante le prescrizioni urbanistiche della superficie interessata dalla negoziazione. Per cui, in ambedue i casi, si tratta di nullita' formali, le quali non conseguono all'illiceita' dell'oggetto del contratto (art. 1418, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1346 cod. civ.: fabbricato risultante da edificazione abusiva ovvero area derivante da lottizzazione abusiva), ma scaturiscono dalla mera inosservanza degli adempimenti imposti per la regolarita' della contrattazione (per i fabbricati, l'omessa indicazione dei titoli autorizzativi dell'edificazione ovvero l'omessa autocertificazione della risalenza della edificazione ad epoca anteriore al di' 1 settembre 1967; per i terreni, l'omessa allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica). In tale prospettiva, non ha alcun senso la restrizione della confermabilita' agli atti relativi a fabbricati (od a loro parti). Invero, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica non esclude che il terreno negoziato possa essere derivato dalla lottizzazione non autorizzata dall'amministrazione comunale di un'area dotata di maggiore consistenza, cosi' come l'indicazione dei titoli autorizzativi dell'edificazione ovvero l'autocertificazione della risalenza della edificazione ad epoca anteriore al di 1 settembre 1967 non escludono che il fabbricato sia stato edificato in difformita' dai titoli autorizzativi ovvero in epoca posteriore al di' 1 settembre 1967. Ne' puo' ritenersi che l'inammissibilita' della conferma per gli atti relativi a terreni sia ravvisabile nell'apprezzamento legislativo di una maggiore pericolosita' delle lottizzazioni abusive rispetto alle edificazioni abusive. Come si e' detto, la validita' degli atti relativi ad edifici e' subordinata alla menzione ed all'esistenza dei titoli autorizzativi ovvero alla dichiarazione ed alla veridicita' della risalenza ad epoca anteriore al di' 1 settembre 1967. Pertanto, la carenza di uno dei due requisiti comporta la nullita' dell'atto, ma con la rilevante differenza che, mentre l'assenza della menzione o della dichiarazione comporta, qualora non sia conseguenza dell'inesistenza dei titoli autorizzativi ovvero della risalenza ad epoca posteriore al di' 1 settembre 1967, una nullita' formale, come tale sanabile, l'inesistenza dei titoli autorizzativi ovvero la risalenza ad epoca posteriore al 1 settembre 1967 comporta una nullita' sostanziale, come tale insanabile. Dunque, la conferma e' esclusa quando i provvedimenti autorizzativi siano carenti e l'edificazione risalga ad epoca posteriore al di 1 settembre 1967. Il che significa che il fabbricato risultante da edificazione abusiva non e' commerciabile, essendo impossibile l'osservanza degli adempimenti formali prescritti dagli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sia contemporaneamente (cioe', in sede di stipulazione che successivamente (cioe', in sede di conferma) alla conclusione del contratto. Di contro, la validita' degli atti relativi a terreni e' subordinata alla sola allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica. Pertanto, il difetto di tale requisito comporta "tout court" la nullita' dell'atto. Ma, a differenza che per i fabbricati risultanti da edificazione abusiva, per i quali la commerciabilita' e' esclusa dall'impossibilita' di fare le menzioni o di rendere le dichiarazioni previste dagli artt, 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica non ostacola la disponibilita' dei terreni derivanti da lottizzazione abusiva, dal momento che la strumentalita' della contrattazione alla consumazione dell'illecito penale (artt. 18, primo comma, e 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47) non e' riconoscibile in re ipsa, ma e' desumibile soltanto ex post, all'esito di un controllo rimesso al sindaco del comune ove e' ubicato il terreno, al quale deve essere trasmessa copia dell'atto ricevuto o autenticato dal notaio entro trenta giorni dalla registrazione (art. 18, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47. In caso di riscontro positivo, il sindaco promuove il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, settimo comma, ottavo comma e nono comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Nondimeno, al di la' della specifica peculiarita' dei sistemi repressivi (l'incommerciatilita' degli edifici risultanti da edificazione abusiva consegue all'inesistenza dei titoli autorizzazione ed alla risalenza della edificazione ad epoca posteriore al di' 1 settembre 1967, mentre l'incommerciabilita' dei terreni derivanti da lottizzazione abusiva consegue alla trascrizione nei registri immobiliari dell'ordinanza emanata dal sindaco con cui si interrompe l'esecuzione delle opere e si vieta ai proprietari di disporre delle aree e delle opere mediante atti tra vivi), i quali si ricollegano alla conformazione ontologica delle singole illiceita' su piano dei riflessi civilistici, la mera inosservanza delle prescrizioni formali, tanto per gli atti relativi a fabbricati quanto per gli atti relativi a terreni, si traduce in una nullita' suscettibile di essere sanata con la postuma rimozione del vizio iniziale, in modo da far riacquistare validita' all'atto originariamente nullo. Difatti, le formalita' prescritte dagli artt. 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per loro natura, si prestano ad essere osservate anche in epoca successiva alla conclusione del contratto a cui accedono, senza che cio' comporti alcuna incidenza sul piano sostanziale. Sotto il profilo delineato, ogni discriminazione tra gli atti aventi per oggetto fabbricati e gli atti aventi per oggetto terreni non e' sorretta da una adeguata motivazione di stampo logico-giuridico ed e' incoerente al perseguimento dell'intento legislativo di recuperare gli effetti dispositivi degli atti inficiati da sole irregolarita' di carattere formale. Il che rende indispensabile l'intervento del giudice delle leggi per l'adeguamento del sistema normativo, stante l'impossibilita' di interpretazioni estensive o analogiche' della disciplina vigente in materia. Difatti, l'art. 1423 cod. civ. non consente la convalida del contratto nullo al di fuori delle ipotesi previste in via eccezionale. Pertanto, sussistendo i presupposti stabiliti dall'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, il collegio dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione incidentale della questione pregiudiziale.