IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
n. 2/2002   R.G.  Vol.  Giur.,  avente  ad  oggetto  il  procedimento
disciplinare  promosso  dal  p.m.  a carico del notaio Luigi Gatti da
Potenza  per  le  contravvenzioni contestate nel verbale di ispezione
del 13 giugno 2001 con riguardo al biennio 1999-2000.

                                  I

    Nel   corso   dell'ispezione  eseguita  il  13  giugno  2001  dal
Conservatore  dell'archivio  notarile di Potenza e dal Presidente del
consiglio  notarile  di  Potenza  sugli  atti,  sui  repertori  e sui
registri  del  notaio  Luigi Gatti da Potenza, veniva contestata, tra
l'altro,  la contravvenzione all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985
n. 47,  in  relazione all'art. 28, primo comma, n. 1), della legge 16
febbraio  1913  n. 89,  con  la  con  seguente  applicabilita'  della
sanzione  comminata  dall'art. 138,  secondo  comma,  della  legge 16
febbraio 1913 n. 89, per l'allegazione alla compravendita stipulata a
suo   ministero  in  data  lo  agosto  2000,  rep.  n. 16007,  di  un
certificato  di  destinazione  urbanistica rilasciato dal sindaco del
comune  di  Potenza  in  data  23 luglio 1999 e, pertanto, cessato di
validita'  alla  data del 23 luglio 2000. Sulla base delle risultanze
del   verbale   ispettivo,   il   p.m.   promuoveva  il  procedimento
disciplinare  innanzi  al  Tribunale  di  Potenza. All'udienza del 30
maggio  2002,  il  notaio  compariva  personalmente  al  cospetto del
collegio,   adducendo   che   la   nullita'  inficiante  la  suddetta
compravendita  era  stata sanata mediante la conferma stipulata a suo
ministero   in  data  9  luglio  2001,  rep.  n. 16612,  per  cui  la
contravvenzione  non  era  piu'  sanzionabile sul piano disciplinare.
Nessuno  compariva  per  il  p.m. Nella medesima sede, il collegio si
riservava per la decisione.

                                 II

    Secondo   l'interpretazione   datane   dalla   giurisprudenza  di
legittimita', il termine di un anno dalla data del rilascio, previsto
dall'art. 18,  terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per la
validita'  del certificato di destinazione urbanistica da allegare, a
pena  di  nullita', agli atti traslativi della proprieta' di terreni,
deve  considerarsi  a  carattere perentorio, di guisa che la relativa
scadenza  importa la radicale inettitudine del certificato a produrre
effetti e, in particolare, osta a che l'allegazione dello stesso agli
atti venga ad assumere la portata di requisito di validita' di questi
(ex  plurimis:  Cass.,  28  novembre 1994, n. 7893 Cass., 15 dicembre
1997, n. 12650), essendo da puntualizzare, in merito, soltanto che la
dichiarazione   dell'alienante   attestante   il  non  intervento  di
modificazioni  degli  strumenti  urbanistici rispetto alla situazione
documentata  dal  certificato  considerato si configura come elemento
volto  ad  integrare  ed  a  rafforzare  l'efficacia  probatoria  del
certificato  medesimo,  nella  persistenza  della  relativa validita'
temporale,  nel  quadro di un meccanismo rigorosamente formale inteso
alla  tutela  sia dell'interesse generale alla difesa dell'equilibrio
del  territorio  dai  danni  connessi alla speculazione edilizia, sia
alla  protezione  degli interessi dell'acquirente (in termini: Cass.,
23 ottobre 1992, n. 11568).
    Con  la ovvia conseguenza che l'allegazione ad un negozio recante
traslazione  di  terreni di un certificato privo di validita' ratione
temporis  non  puo'  non  importare  la  nullita' del negozio a mente
dell'art. 18  della legge 28 febbraio 1985 n. 47, esigendo tale norma
la  produzione  a  corredo dell'atto recante consacrazione di un tale
negozio  di  un  certificato  valido sotto ogni profilo (ex plurimis:
Cass., 15 dicembre 1997, n. 12650).
    A   fronte  delle  perplessita'  manifestate  con  riguardo  alla
violazione  del  principio  di  tassativita' delle cause di nullita',
dell'inesistenza  nella  legge  di  una  equiparazione quoad effectum
della  mancata  allegazione  all'atto  del  certificato  in argomento
all'allegazione  di  un certificato scaduto, dell'inconcepibilita' di
una  nullita'  del  negozio correlata all'irregolarita' formale di un
documento  ad  esso  accessorio, la giurisprudenza di legittimita' ha
puntualizzato che:
        a)  la  nullita' degli atti traslativi dei terreni in ragione
della   mancata   allegazione   agli  stessi  di  un  certificato  di
destinazione   urbanistica  valido  rientra  nella  previsione  della
normativa  di  cui  all'art. 18,  secondo  comma e terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985 n. 47 (a tutto voler concedere, estensivamente
interpretata);
        b)  la  nullita' di cui trattasi e' una nullita' di carattere
formale,  ed  e', percio', perfino ovvio che essa possa discendere da
un  difetto,  asserito,  di  forma  di uno dei documenti attinenti al
perfezionamento  della  fattispecie  negoziale (in termini: Cass., 15
dicembre 1997, n. 12650.

                                 III

    Posta  in  siffatti  termini  l'attuale  configurazione  del c.d.
"diritto vivente", l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata
aventi  per  oggetto  il  trasferimento  della  proprieta' di terreni
verrebbero ad essere affetti da nullita' in caso di allegazione di un
certificato  di  destinazione urbanistica rilasciato oltre il termine
previsto  per  la validita' dall'art. 18, terzo comma, della legge 28
febbraio  1985  n. 47  (vale  a  dire,  oltre  un  anno  prima  della
stipulazione).
    Peraltro,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge 28
febbraio   1985   n. 47,   la   rogazione   di  un  atto  pubblico  o
l'autenticazione  di  una  scrittura  privata  a  cui sia allegato un
certificato  cessato  di validita' per il decorso del termine annuale
costituisce  violazione dell'art. 28, primo comma, n. 1), della legge
16  febbraio  1913  n. 89 (divieto di ricevere atti nulli, secondo la
piu'  recente interpretazione della locuzione "atti ... espressamente
proibiti  dalla  legge"  -  ex  plurimis:  Cass.,  11  novembre 1997,
n. 11128;  Cass.,  19  febbraio  1998,  n. 1766; Cass., 9 marzo 1998,
n. 2591;  Cass.,  4  maggio  1998,  n. 4441;  Cass., 4 novembre 1998,
n. 11071;  Cass.,  1  febbraio  2001,  n. 1394),  con  la conseguente
applicabilita'  al  notaio  della  sanzione  comminata dall'art. 138,
secondo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (sospensione de sei
mesi  ad  un  anno),  trattandosi  di  una nullita' insuscettibile di
sanatoria.
    Difatti,  l'art. 18  della  legge  28  febbraio  1985  n. 47  - a
differenza  dell'art. 17,  quarto comma, della legge 28 febbraio 1985
n. 47,  per  i  casi  in  cui,  negli atti pubblici o nelle scritture
private   autenticate   aventi   ad   oggetto  il  trasferimento,  la
costituzione  o  lo  scioglimento  della  comunione  di diritti reali
relativi  ad  edifici  o  loro  parti,  la  mancata indicazione degli
estremi   della   concessione  edilizia  non  sia  dipesa  dalla  sua
insussistenza   all'epoca  della  stipulazione  -  non  contempla  la
conferma  per  gli  atti  pubblici o le scritture private autenticate
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento
della  comunione  di  diritti  reali  relativi a terreni. Per cui, e'
inevitabile  che  il ricevimento o l'autenticazione di atti nulli per
violazione dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 comporta a
carico  del  notaio  le conseguenze sanzionatorie dell'art. 21, primo
comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
    In  verita', con una serie di provvedimenti legislativi d'urgenza
si  era  tentato di rimediare alla evidenziata omissione, prevedendo,
tra  l'altro,  che  anche  gli  atti  sprovvisti dell'allegazione del
certificato   di  destinazione  urbanistica  (e,  quindi,  stante  la
parificazione  degli effetti, anche di quelli a cui fosse allegato un
certificato   di   destinazione   urbanistica  cessato  di  validita)
potessero  essere  confermati  mediante  un atto redatto nella stessa
forma   del  precedente,  al  quale  fosse  allegato  un  certificato
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti
al giorno in cui fosse stato stipulato l'atto da confermare (artt. 8,
nono  comma,  del  d.l.  27 settembre 1994 n. 551, 7, nono comma, del
d.l. 25 novembre 1994 n. 649, 7, nono comma, del d.l. 26 gennaio 1995
n. 24,  7,  ottavo  comma,  del  d.l.  27 marzo 1995 n. 88, 7, ottavo
comma,  del  d.l. 26 maggio 1995 n. 193, 7, ottavo comma, del d.l. 26
luglio  1995  n. 310,  7,  ottavo  comma,  del d.l. 20 settembre 1995
n. 400, 7, ottavo comma, del d.l. 25 novembre 1995 n. 498, 8, settimo
comma,  del d.l. 24 gennaio 1996 n. 30, 8, settimo comma, del d.l. 25
marzo  1996 n. 154, 8, settimo comma, del d.l. 25 maggio 1996 n. 285,
8,  settimo comma, del d.l. 22 luglio 1996 n. 388 e 8, settimo comma,
del d.l. 24 settembre 1996 n. 495.
    Tuttavia,  nonostante  la implicita consapevolezza dell'iniquita'
insita  nella  permanenza  dell'originaria  discrepanza,  non  e' mai
seguita   alcuna   conversione   in   legge,  essendosi  limitato  il
legislatore  a  salvaguardare  "gli atti e i provvedimenti adottati",
nonche'  "gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla
base  del  d.l.  26  luglio  1994  n. 468, del d.l. 27 settembre 1994
n. 551,  del  d.l.  25 novembre 1994 n. 649, del d.l. 26 gennaio 1995
n. 24,  del d.l. 27 marzo 1995 n. 88, del d.l. 26 maggio 1995 n. 193,
del  d.l.  26  luglio 1995 n. 310, del d.l. 20 settembre 1995 n. 400,
del d.l. 25 novembre 1995 n. 498, del d.l. 24 gennaio 1996 n. 30, del
d.l.  25  marzo 1996 n. 154, del d.l. 25 maggio 1996 n. 285, del d.l.
22 luglio 1996 n. 388 e del d.l. 24 settembre 1996 n. 495.
    Ne' l'art. 30 del d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378 - la cui entrata in
vigore,   peraltro,   e'  stata  ora  differita  al  30  giugno  2003
dall'art. 2   del   d.l.  20  giugno  2002  n. 122,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 1 agosto 2002 n. 185 - ha apportato alcuna
innovazione al riguardo, limitandosi a riprodurre, seppure con taluni
adattamenti,  il  testo  dell'art.  18  della  legge 28 febbraio 1985
n. 47.
    Pertanto,  l'attuale  quadro normativo esclude la confermabilita'
degli  atti  aventi per oggetto terreni e carenti dell'allegazione di
un  valido certificato di destinazione urbanistica. In tale contesto,
quindi, la "conferma" stipulata a ministero del notaio Luigi Gatti da
Potenza in data 9 luglio 2001, rep. n. 16612, non puo' che assumere -
allo  stato  -  la  valenza  di  una  vera e propria rinnovazione del
contratto  nullo,  cioe'  di una reiterazione dell'identico contratto
con  l'emenda  del  vizio  di  nullita', senza che il contratto nullo
possa  rivestire,  a  differenza  che nelle ipotesi tipiche in cui la
conferma  e'  consentita - alcun ruolo nella produzione degli effetti
traslativi.

                                 IV

    Su  tali  premesse in punto di diritto, l'adito giudicante valuta
di   dover   sollevare   d'ufficio   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 18  della  legge  28  febbraio  1985 n. 47,
denunciando  la  violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della
logicita' e della ragionevolezza, nella parte in cui esso non prevede
che  gli  atti  tra vivi, sia in forma pubblica che in forma privata,
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento
della  comunione  di  diritti  reali  relativi  a  terreni, ove siano
sprovvisti  dell'allegazione di un valido certificato di destinazione
urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella
stessa  forma  del  precedente,  al quale sia allegato un certificato
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti
al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare.

                                  V

    La  questione  appare rilevante ai fini della decisione. Difatti,
il  procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla sua
risoluzione,  per  la  semplice  ragione che la rigorosa applicazione
della   norma  richiamata  nell'attuale  formulazione  determinerebbe
l'imputabilita' dell'illecito disciplinare a carico del notaio con il
corollario  sanzionatorio,  laddove  la  manipolazione additiva della
norma  richiamata nel senso prospettato comporterebbe l'esenzione del
notaio  da  ogni  responsabilita'  disciplinare  nei  termini fissati
dall'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

                                 VI

    La  questione  non e' manifestamente infondata. Come si e' detto,
l'art. 17,  quarto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 consente
la conferma degli atti pubblici e delle scritture private autenticate
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento
della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti (la
cui  costruzione  sia stata iniziata dopo il 17 marzo 1985), nei casi
in cui la mancata indicazione degli estremi della concessione non sia
dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione.
    Parimenti,  l'art. 40,  terzo comma, della legge 28 febbraio 1985
n. 47  consente  la  conferma  degli  atti pubblici e delle scritture
private   autenticate   aventi   ad   oggetto  il  trasferimento,  la
costituzione  o  lo  scioglimento  della  comunione  di diritti reali
relativi  ad  edifici  o  loro  parti  (la  cui costruzione sia stata
ultimata  entro il di' 1 ottobre 1983 ovvero sia stata iniziata prima
del 17 marzo 1985 o ultimata dopo il 31 ottobre 1983 ovvero sia stata
iniziata  prima del di 1 settembre 1967), nei casi in cui la mancanza
delle  dichiarazioni  o dei documenti da indicarsi o da allegarsi non
sia  dipesa  dall'insussistenza  della  licenza o della concessione o
dall'inesistenza  della  domanda di concessione in sanatoria al tempo
in cui gli atti medesimi sono stati stipulati ovvero dal fatto che la
costruzione sia stata iniziata successivamente al 15 settembre 1967.
    Viceversa,  l'art.  18  della  legge  28  febbraio 1985 n. 47 non
ammette  la  conferma  degli  atti pubblici e delle scritture private
autenticate  aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento della comunione di diritti reali relativi e terreni, nei
casi  in  cui  non  sia stato allegato il certificato di destinazione
urbanistica  ovvero sia stato allegato un certificato di destinazione
urbanistica cessato di validita'.
    Ora,  e'  convinzione  del  collegio che tale lacuna ingeneri una
palese  disparita'  di  trattamento,  la  quale  viola i canoni della
logicita'  e della ragionevolezza (art. 3 Cost.), non trovando alcuna
giustificazione   nell'esigenza   di   diversificare  il  trattamento
normativo di fattispecie eterogenee.
    Invero,  la ratio degli artt. 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio
1985 n. 47 e' rappresentata dalla prevenzione, rispettivamente, della
commercializzazione  di  fabbricati  abusivi  e  della  lottizzazione
abusiva  di  terreni  a  scopo  edificatorio,  rispettivamente, per i
primi,   attraverso:   l'indicazione   degli   estremi   dei   titoli
autorizzativi        dell'edificazione        ovvero       attraverso
l'autocertificazione  della  risalenza  della  edificazione  ad epoca
anteriore  al  di'  1  settembre  1967,  e, per i secondi, attraverso
l'allegazione di un documento attestante le prescrizioni urbanistiche
della superficie interessata dalla negoziazione.
    Per  cui,  in  ambedue  i casi, si tratta di nullita' formali, le
quali   non  conseguono  all'illiceita'  dell'oggetto  del  contratto
(art. 1418, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1346 cod.
civ.:  fabbricato  risultante  da  edificazione  abusiva  ovvero area
derivante  da  lottizzazione  abusiva),  ma  scaturiscono  dalla mera
inosservanza  degli  adempimenti  imposti  per  la  regolarita' della
contrattazione  (per  i  fabbricati,  l'omessa indicazione dei titoli
autorizzativi  dell'edificazione  ovvero  l'omessa autocertificazione
della  risalenza  della  edificazione  ad  epoca  anteriore  al di' 1
settembre  1967;  per  i  terreni,  l'omessa allegazione di un valido
certificato di destinazione urbanistica).
    In  tale  prospettiva,  non  ha  alcun senso la restrizione della
confermabilita'  agli  atti  relativi a fabbricati (od a loro parti).
Invero, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica non
esclude   che  il  terreno  negoziato  possa  essere  derivato  dalla
lottizzazione   non   autorizzata  dall'amministrazione  comunale  di
un'area  dotata di maggiore consistenza, cosi' come l'indicazione dei
titoli  autorizzativi  dell'edificazione  ovvero l'autocertificazione
della  risalenza  della  edificazione  ad  epoca  anteriore  al  di 1
settembre 1967 non escludono che il fabbricato sia stato edificato in
difformita'  dai  titoli  autorizzativi ovvero in epoca posteriore al
di' 1 settembre 1967.
    Ne'  puo' ritenersi che l'inammissibilita' della conferma per gli
atti   relativi   a   terreni   sia   ravvisabile  nell'apprezzamento
legislativo di una maggiore pericolosita' delle lottizzazioni abusive
rispetto alle edificazioni abusive.
    Come  si e' detto, la validita' degli atti relativi ad edifici e'
subordinata  alla  menzione ed all'esistenza dei titoli autorizzativi
ovvero  alla  dichiarazione  ed  alla  veridicita' della risalenza ad
epoca  anteriore al di' 1 settembre 1967. Pertanto, la carenza di uno
dei due requisiti comporta la nullita' dell'atto, ma con la rilevante
differenza che, mentre l'assenza della menzione o della dichiarazione
comporta,  qualora  non  sia  conseguenza dell'inesistenza dei titoli
autorizzativi  ovvero  della  risalenza  ad epoca posteriore al di' 1
settembre   1967,   una   nullita'   formale,   come  tale  sanabile,
l'inesistenza  dei  titoli autorizzativi ovvero la risalenza ad epoca
posteriore  al  1  settembre  1967 comporta una nullita' sostanziale,
come  tale  insanabile.  Dunque,  la  conferma  e'  esclusa  quando i
provvedimenti autorizzativi siano carenti e l'edificazione risalga ad
epoca  posteriore  al  di  1  settembre 1967. Il che significa che il
fabbricato  risultante  da edificazione abusiva non e' commerciabile,
essendo impossibile l'osservanza degli adempimenti formali prescritti
dagli   artt. 17  e  40  della  legge  28  febbraio  1985  n. 47  sia
contemporaneamente    (cioe',    in    sede   di   stipulazione   che
successivamente  (cioe',  in  sede  di conferma) alla conclusione del
contratto.
    Di  contro,  la  validita'  degli  atti  relativi  a  terreni  e'
subordinata  alla  sola  allegazione  di  un  valido  certificato  di
destinazione  urbanistica.  Pertanto,  il  difetto  di tale requisito
comporta "tout court" la nullita' dell'atto. Ma, a differenza che per
i  fabbricati  risultanti  da  edificazione  abusiva,  per i quali la
commerciabilita' e' esclusa dall'impossibilita' di fare le menzioni o
di  rendere le dichiarazioni previste dagli artt, 17 e 40 della legge
28 febbraio 1985 n. 47, l'allegazione del certificato di destinazione
urbanistica  non  ostacola la disponibilita' dei terreni derivanti da
lottizzazione  abusiva,  dal  momento  che  la  strumentalita'  della
contrattazione  alla  consumazione  dell'illecito  penale  (artt. 18,
primo  comma,  e  20,  primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio
1985  n. 47)  non  e'  riconoscibile  in  re  ipsa,  ma e' desumibile
soltanto  ex  post,  all'esito di un controllo rimesso al sindaco del
comune  ove  e'  ubicato  il  terreno, al quale deve essere trasmessa
copia dell'atto ricevuto o autenticato dal notaio entro trenta giorni
dalla  registrazione  (art. 18,  sesto comma, della legge 28 febbraio
1985  n. 47.  In  caso  di riscontro positivo, il sindaco promuove il
procedimento  sanzionatorio di cui all'art. 18, settimo comma, ottavo
comma e nono comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
    Nondimeno,  al  di  la'  della specifica peculiarita' dei sistemi
repressivi   (l'incommerciatilita'   degli   edifici   risultanti  da
edificazione    abusiva    consegue    all'inesistenza   dei   titoli
autorizzazione   ed   alla  risalenza  della  edificazione  ad  epoca
posteriore  al  di' 1 settembre 1967, mentre l'incommerciabilita' dei
terreni derivanti da lottizzazione abusiva consegue alla trascrizione
nei  registri  immobiliari dell'ordinanza emanata dal sindaco con cui
si  interrompe  l'esecuzione delle opere e si vieta ai proprietari di
disporre delle aree e delle opere mediante atti tra vivi), i quali si
ricollegano alla conformazione ontologica delle singole illiceita' su
piano   dei   riflessi   civilistici,   la  mera  inosservanza  delle
prescrizioni formali, tanto per gli atti relativi a fabbricati quanto
per  gli  atti  relativi  a  terreni,  si  traduce  in  una  nullita'
suscettibile  di  essere  sanata  con  la postuma rimozione del vizio
iniziale,   in   modo   da   far   riacquistare   validita'  all'atto
originariamente nullo.
    Difatti,  le  formalita' prescritte dagli artt. 17, 18 e 40 della
legge  28 febbraio 1985 n. 47, per loro natura, si prestano ad essere
osservate  anche in epoca successiva alla conclusione del contratto a
cui  accedono,  senza  che  cio'  comporti alcuna incidenza sul piano
sostanziale.
    Sotto  il  profilo  delineato,  ogni discriminazione tra gli atti
aventi  per  oggetto fabbricati e gli atti aventi per oggetto terreni
non   e'   sorretta   da   una   adeguata   motivazione   di   stampo
logico-giuridico  ed  e'  incoerente  al  perseguimento  dell'intento
legislativo   di   recuperare  gli  effetti  dispositivi  degli  atti
inficiati  da  sole  irregolarita' di carattere formale. Il che rende
indispensabile l'intervento del giudice delle leggi per l'adeguamento
del  sistema  normativo,  stante  l'impossibilita' di interpretazioni
estensive o analogiche' della disciplina vigente in materia. Difatti,
l'art.  1423  cod. civ. non consente la convalida del contratto nullo
al di fuori delle ipotesi previste in via eccezionale.
    Pertanto, sussistendo i presupposti stabiliti dall'art. 23, terzo
comma,  della  legge  11  marzo  1953  n. 87,  il collegio dispone la
sospensione  del  presente  procedimento e la trasmissione degli atti
alla   Corte   costituzionale  per  la  decisione  incidentale  della
questione pregiudiziale.